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L’Organismo opera sul mercato come soggetto erogatore del servizio legato all’obbligo imposto dalla vigente normativa, a coloro che utilizzano per la propria attività strumenti per misurare, di sottoporre a verificazione i loro sistemi di misura a scadenze periodiche previste o eccezionali a seguito di interventi di manutenzione avvenuti con la rimozione dei sigilli legali previsti dagli specifici provvedimenti di approvazione.

I soggetti che si rivolgono all’Organismo di Ispezione sono proprietari e utilizzatori di strumenti di misurazione di carburanti installati su autocisterne. La loro attività consiste principalmente nel trasporto e consegna di prodotti petroliferi presso i punti vendita stradali delle diverse compagnie e nel rifornimento delle cisterne di gasolio destinato ad uso di riscaldamento. L’attività ha dei picchi stagionali che risentono anche delle condizioni climatiche. I clienti che si rivolgono all’Organismo hanno la certezza che il fermo del mezzo è limitato al tempo strettamente necessario alle operazioni correlate con la verifica di conformità del/dei sistemi di misura installati per i quali è richiesta la verifica. L’Organismo di Ispezione svolge l’attività di verificazione periodica nel rispetto della normativa vigente che detta le regole inserite nelle procedure per i controlli successivi dei suddetti sistemi di misura.

Gli utilizzatori di strumenti per misurare sottoposti ad interventi di manutenzione che abbiano comportato la necessità di rimuovere uno o più sigilli anche di tipo elettronico hanno l’esigenza di portare a termine le operazioni preliminari di trattativa per la fornitura del servizio nel più breve tempo possibile (massimo 10gg come indicato all’art.4 c.8 del Decreto 93/2017), nel caso questo non fosse possibile gli stessi si potrebbero trovarsi nella temporanea condizione di non poter utilizzare gli strumenti in loro possesso se non esponendosi a rischio di interventi sanzionatori in caso di controlli degli organi preposti alla vigilanza. L’Organismo di Ispezione che accetta formalmente la commessa si assume l’incarico di portare a termine le operazioni di verifica della conformità entro 45giorni solari come indicato all’art.4 c.16 del citato Decreto 93/2017. L’Organismo valuta con molta attenzione le proprie capacità operative al fine di non arrecare alcun tipo di inconveniente ai propri clienti e mantenere elevato il loro grado di soddisfazione in merito al servizio ricevuto.